Descrizione
ORDINANZA N. 13 Lì: 15.05.2025
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2025
IL SINDACO
CONSIDERATO che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/ o abbandonate.
RILEVATO che su questo territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi di facile innesco e/ o strumento di propagazione del fuoco.
CONSIDERATO, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/ o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo.
RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, tenuto conto del prevedibile innalzamento delle temperature nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità.
VISTO la L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. dal 33 al 41, che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività dì protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone.
VISTO la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi.
VISTO la circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n. 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".
VISTO il D. Leg.vo n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale", art. 182, comma 6-bis, che prevede: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
VISTO il D. Leg.vo n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale", art. 256-bis, comma 6, 2° periodo, che prevede: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
VISTO il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 - approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560/GAB del 02 agosto 2023, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 18/08/2023.
VISTO il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”
VISTO il decreto n. 57/GAB del 14/03/2025 dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente che ha decretato che per l’anno 2025 la stagione antincendio ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre.
VISTO la circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alla normativa sopra richiamata, ed in particolare di estendere prudenzialmente il periodo di divieto assoluto di accensione fuochi compreso l’abbruciamento dei materiali di origine vegetale derivante dalla ripulitura delle aree.
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare l'art. 54 il quale al comma 4 prevede che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica."
Ed al successivo comma 7 prevede che: "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi".
VISTO il D.Leg.vo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.
VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia.
ORDINA
Art. 1 - (Divieti)
Nel periodo compreso dal 15 MAGGIO al 31 OTTOBRE 2025, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno del territorio comunale, è fatto DIVIETO di:
a. accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
b. usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
c. fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
d. usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
e. bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
f. compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Rimangono salve le diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e le deroghe e prescrizioni di cui all’art. 4 della presente ordinanza.
Art. 2 - (Obblighi e prescrizioni)
Entro il termine del 15 MAGGIO:
a) tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale del Comune di Novara di Sicilia, HANNO L'OBBLIGO:
· di tenere i terreni lungo tutte le strade ed i confini di proprietà con linee e stazioni ferroviarie e comunque da tutte le strutture ed impianti in di pubblica utilità, almeno per una fascia di mt. 20,00 dalla scarpata e/o banchina, nonché dai confini delle linee e stazioni ferroviarie ed in generale dalle strutture ed impianti di pubblica utilità, sgombre di erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli temporaneamente all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;
· di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10,00;
· di realizzare, nei terreni coltivati a seminativo, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati;
· di mantenere puliti i terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.
Nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per l'ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità. in capo al proprietario e/ o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti.
I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 200,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
c) Le aziende e gli stabilimenti industriali, oltre al normale diserbo interno previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, canali, alvei, e corsi d’acqua, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientale e d’interconnessione tra gli stabilimenti.
d) I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art. 13 del D.Lgs. N. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.
Analogamente i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio.
In particolare si dovrà provvedere alla realizzazione di fasce parafuoco lungo l’intero perimetro aziendale, mediante aratura, per un’estensione di almeno m 10,00 per le normali attività produttive in aree urbanizzate, e di m. 20,00 per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive.
I soggetti proprietari e/o possessori ovvero conduttori di aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
Ø i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt.6;
Ø il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
Ø le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
Ø il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
Ø sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
Ø si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
Ø dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura “vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.
Art. 3 – (Estensione degli obblighi)
Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità di cui all'art. 2 della presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).
Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/ condominiali e di discariche di rifiuti urbani assimilabili.
Tutti i soggetti obbligati ad adempiere alla presente ordinanza sindacale, che abbiano provveduto all’esecuzione dei lavori prescritti, dovranno comunicare alla polizia locale entro 22 maggio 2025 (sette giorni successivi al termine del 15 maggio 2025) di aver eseguito i lavori prescritti, specificando i dati catastali (foglio e particella) delle aree pulite.
Art. 4 - (Limiti e precauzioni per la gestione dei fuochi controllati in agricoltura)
In deroga la generale divieto di accensione fuochi di cui all’art. 1 della presente ordinanza, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, nelle ore mattutine dalle ore 5:00 alle ore 9:00, ed in assenza di vento, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, solo se vengano tracciate lungo il perimetro dell’area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- la combustione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo se la zona circostante sia stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui;
- dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture è VIETATA a distanza inferiore a 50 m dal confine ferroviario;
- è comunque VIETATA l’accensione di fuochi, anche per le finalità consentite dal presente articolo, nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti dal Sud-Est (scirocco).
La combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, nei periodi dal 15 MAGGIO al 30 GIUGNO e dal 1 al 31 OTTOBRE è soggetta all’ottenimento di preventiva autorizzazione del Distaccamento forestale competente per territorio.
Nel periodo compreso dal 1° LUGLIO al 30 SETTEMBRE, vige il DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE DI FUOCHI compreso l’abbruciamento dei materiali di origine vegetale derivante dalla ripulitura delle aree.
Art. 5 – (Precauzioni nella gestione dei fuochi controllati in agricoltura)
Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti della presente ordinanza, o effettui attività autorizzate che possano essere fonte d’innesco degli incendi di aree boscate, terreni cespugliati ed in genere dei soprassuoli dei terreni agricoli, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni delle competenti autorità.
Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.
Art. 6 – (Smaltimento del materiale di pulitura dei terreni)
Il materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci e potature, derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.
In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma, è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale vegetali derivante dalla ripulitura delle aree nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui all’art. 4 della presente ordinanza.
Nel periodo di DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE DI FUOCHI come indicato nell’art. 4 della presente ordinanza, i materiali di origine vegetale derivante dalla ripulitura delle aree dovranno essere obbligatoriamente smaltiti in appositi centri di raccolta autorizzati con oneri a totale carico dei proprietari dei terreni oggetto di pulitura.
Art. 7 – (Collaborazione dei cittadini)
Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso alle Autorità competenti attraverso il numero unico delle emergenze 112, oppure mediante numero verde 1515 di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato, o il numero verde 800404040 della Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS), fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione.
I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potranno, segnalare per iscritto, all'Amministrazione comunale presso la sede del palazzo Comunale, non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92.
Art. 8 – (Avvertenze)
Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000, e nello specifico in tali zone:
1) Per almeno 15 anni dall’incendio:
NON POSSONO AVERE UNA DESTINAZIONE diversa da quella preesistente all’incendio;
IN TUTTI GLI ATTI DI COMPRAVENDITA di aree e immobili situati nelle predette zone, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.
2) Per almeno 10 anni dall’incendio:
È VIETATO il pascolo e la caccia;
È VIETATA la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
3) Per almeno 5 anni dall’incendio SONO VIETATE le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati individuati nel CATASTO INCENDI approvato con delibera del Consiglio Comunale.
I limiti e divieti stabiliti dalla legge n. 353/2000 sono pienamente operativi anche in mancanza del censimento, ad opera dei Comuni, dei terreni percorsi dal fuoco come stabilito dalla sentenza (Consiglio di Stato – sez. V 01/07/2005 n. 3674).
Art. 9 – (Sanzioni per i trasgressori)
Nel caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente ordinanza si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267).
Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 353/2000 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 31,00 e non superiore a € 62,00, e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 e non superiore a € 413,00.
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 353/2000, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
Nel caso di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 MAGGIO al 31 OTTOBRE, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge. Se il trasgressore è un esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6 dell’art. 10 della legge n. 353/2000, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 4 e 5 della presente ordinanza, fino all'approvazione dell’apposito regolamento comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 17-bis del TULPS, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 3.098,00.
Nel caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dal D. Leg.vo 03.04.2006 n. 152.
La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.
Agli effetti di quanto disposto all’art. 14, comma terzo, all’art. 17, comma quarto, all’art. 18, commi primo e secondo, all’art. 19, comma secondo e all’art. 20 della legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l’ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il dirigente o responsabile del servizio determinato dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.
Art. 10 – (Responsabilità civile e penale)
Si applicano gli artt. 423, 423 bis e 449 e 650 del codice penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo.
Art. 11 - (Esecuzione lavori in danno)
Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell’obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
Art. 12 – (Decorrenza e validità – vigilanza – ricorso)
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 31 ottobre 2025 compreso, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.
L'Ufficio di Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.
DISPONE
Che il Responsabile dell'Area Amministrativa provveda alla registrazione della presente ordinanza ed alla sua pubblicazione come per legge, nonché al successivo inoltro a:
- S.E. Prefetto di Messina (pec: protocollo.prefme@pec.interno.it)
- Comando Corpo Forestale – servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (pec: irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it);
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo (pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- Stazione dei Carabinieri di Novara di Sicilia;
- ANAS - Struttura territoriale Sicilia (pec: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it)
- Città Metropolitana di Messina (pec: protocollo@pec.prov.me.it)
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede.
Che il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio provveda all’inserimento del presente Ordinanza nell’apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Novara di Sicilia, 15/05/2025
Il Sindaco
F.to dott. Girolamo Bertolami
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025, 11:56